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Articolo 144 Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

  • Immagine del redattore: Marco Buccoliero
    Marco Buccoliero
  • 16 nov
  • Tempo di lettura: 2 min

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Il presupposto per l’azione di cui all’art. 144 Cap è che il sinistro sia causato dalla circolazione di un veicolo (o natante) per il quale vi sia obbligo di assicurazione, con onere della prova in capo al danneggiato. Nel giudizio così instaurato deve essere chiamato anche il responsabile civile del danno nella sua qualità di litisconsorte necessario (cd. litisconsorzio processuale), coobbligato in solido con l’assicuratore.

Il danneggiato – unico legittimato attivo -  ha la possibilità di cumulare il diritto scaturente dall’art. 2054 C.C. vantato nei confronti del responsabile, con quello nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo. Si hanno quindi le tre seguenti ipotesi:

  1. il danneggiato può agire ex art. 144 Cap nei soli confronti dell’assicurazione del responsabile il quale è necessariamente chiamato in giudizio (comma terzo) e l’accertamento della sua responsabilità gli è opponibile anche se, nella sostanza, alcuna domanda è posta nei suoi confronti;

  2. il danneggiato può agire cumulando l’azione derivante dall’art. 2054 C.C. nei confronti del solo responsabile civile con l’azione diretta ex art. 144 Cap nei confronti della sua assicurazione e anche in tale ipotesi l’accertamento della responsabilità del responsabile è opponibile ad entrambi i soggetti;

  3. il danneggiato può agire solo nei confronti del responsabile civile ex art. 2054 C.C. con l’azione ordinaria che non prevede l’obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’assicurazione di quest’ultimo, in modo tale che l’eventuale sentenza di condanna non potrebbe essere opponibile all’assicuratore che non ha partecipato al giudizio salvo che l’assicurato glielo richieda espressamente ex art. 1917 C.C., secondo comma.

 

Da ultimo, evidenziamo che l’azione diretta ex art. 144 promossa nei confronti dell’assicurazione del responsabile è soggetta al medesimo termine di prescrizione cui è soggetta l’azione verso il responsabile: due anni (art. 2947 C.C.). Ma, qualora il fatto costituisca un reato si dovrà applicare la prescrizione più lunga prevista dal terzo comma del medesimo articolo 2947 C.C..

 

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