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Denuncia di sinistro - Articolo 143 Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

  • Immagine del redattore: Marco Buccoliero
    Marco Buccoliero
  • 7 giorni fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'IVASS(*) . In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.

 

Uno degli errori comuni (siano essi volontari o meno), nella redazione del CID o CAI, è il mancato rispetto della prima parte del comma 1, in commento.

Infatti, il più delle volte, ci si trova davanti a “denunce di sinistro”, sottoscritte da “conducenti”, che non sono né proprietari né tantomeno assicurati, nel mentre la disciplina in esame prevede che la denuncia venga sottoscritta sempre e soltanto dal “proprietario”, anche nel caso il conducente sia diverso dallo stesso!

Nel caso in cui, quindi, ci si trovi dinanzi ad un CID, sottoscritto dal conducente-non proprietario, la valenza probatoria dello stesso è – di fatto – limitata (Cass. ord. n. 13718 del 19.05.2021).

Il valore probatorio del CID, cioè la cd. presunzione juris tantum della veridicità dei fatti per come descritta nella denuncia di sinistro, si raggiunge – quindi - solo con la “doppia sottoscrizione” dello stesso, sì da parte dei due “conducenti” (come si legge nel comma II°), ma solo se i due conducenti siano – anche – i proprietari del veicolo!

Si deve tener presente, tuttavia, che – pur in presenza di un CID sottoscritto dai conducenti-proprietari - la compagnia garante la RCA del veicolo “presunto” danneggiante, può sempre fornire prova contraria per liberarsi dalla responsabilità (Cass. Ord. n. 20300 del 26 luglio 2019), ad esempio, con una perizia cinematica che accerti la “incompatibilità” fra gli urti, anche solo in merito all’intensità/gravità dei danni.

La seconda parte del primo comma prevede che, laddove non sia presentata la denuncia alla propria compagnia, si applica l’art. 1915 c.c., a mente del quale, laddove si verifichi una

“omissione dolosa” -> (non si è coscientemente/volontariamente , anche senza intento fraudolento, presentato la denuncia, si può arrivare a perdere il diritto all’indennità;

“omissione colposa” -> (denuncia omessa per dimenticanza, o distrazione), l’assicurato può subire una riduzione del diritto all’indennità, in ragione del pregiudizio subito dalla compagnia che deve dimostrarlo (Cassazione civile sez. III, 13/12/2019, n. 32793, che esclude la riduzione, per mancata prova del pregiudizio da parte della compagnia).

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